Comuni Italiani Art. 11 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 11 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico, nonché le ipotesi di sospensione, di decadenza e di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

8. Le modalità per la presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

9. Il Consigliere è tenuto a giustificare la mancata partecipazione alle sedute.

10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

11. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

 
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