Comuni Italiani Art. 16 - Commissioni Consultive. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 16 - Commissioni Consultive
1. Il Consiglio può istituire, al proprio interno, Commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo e riservando alle donne 1/3 dei posti.

2. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

3. Compito principale delle Commissioni consultive permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

4. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni :
a) la nomina del Presidente delle Commissioni;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per la determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) i metodi dei procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Commissioni Speciali
Art. 15 - Sessioni del Consiglio
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