Comuni Italiani Art. 18 - Composizione, Nomina e Funzionamento. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Giunta Comunale
Art. 18 - Composizione, Nomina e Funzionamento
1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 4,

3. Nella composizione della Giunta devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

4. Gli Assessori, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri comunali e/o i cittadini, non facenti parte del Consiglio e che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

5. Gli Assessori non Consiglieri devono attestare l'inesistenza di cause ostative alla carica, mediante autocertificazione da allegare al verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio; essi possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

6. Il Sindaco formula l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, convoca e presiede la Giunta comunale.

7. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di settore, il revisore dei conti ed altri esperti di volta in volta individuati..

9. Le dimissioni dalla carica degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco; esse sono efficaci dal momento della presa d'atto da parte del Sindaco.

10. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, con le modalità previste al successivo art. 21, comma 6.

11. Le ulteriori modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

12. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico, la revoca degli Assessori, nonché le ipotesi di sospensione, di decadenza e di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

 
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