1. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, é membro del rispettivo Consiglio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale. 2. Il Sindaco è capo dell' Amministrazione ed ufficiale del Governo. 3. Il Sindaco presiede le assemblee e le riunioni, ove partecipi quale rappresentante del Comune. 4. Il Sindaco firma gli atti nell'interesse del Comune, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario comunale, ai Dirigenti o ai Responsabili dei servizi. 5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 7. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, nonché il suo status. 8. Durata in carica e limitazione del mandato sono disciplinate dalla legge. 9. Il Sindaco cessa dalla carica, nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. 10. La cessazione dalla carica, l'impedimento permanente, le dimissioni, la rimozione, la decadenza, il decesso del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio. 11. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni di un nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 12. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 13. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, secondo le previsioni di legge. 14. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché la rispettiva Giunta. |