Comuni Italiani Art. 25 - Associazionismo e Volontariato. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo I - Forme di Partecipazione e Consultazione
Art. 25 - Associazionismo e Volontariato
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tale fine il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e gruppi politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, mettendo a disposizione contributi in denaro.

4. Il Comune riconosce e sostiene il volontariato, anche in forma singola, nello svolgimento di attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell'ambiente.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Forme di Consultazione
Art. 24 - Partecipazione Popolare
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