1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 2. Il Comune, nel rispetto delle leggi regionali e statali e nell'ambito degli strumenti e delle procedure di raccordo e di concertazione messe a disposizione dalla Regione, si rende disponibile a forme di cooperazione e di collaborazione con i Comuni contermini e con gli altri Enti pubblici; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, attraverso l'attività comunale e gli strumenti urbanistici, alla loro attuazione; interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale. 3. Il Comune nell'ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione, anche con le collettività locali di altri Stati, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità. 4. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. |