Comuni Italiani Art. 31 - Ufficio dei Diritti dei Cittadini. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo II - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 31 - Ufficio dei Diritti dei Cittadini
1. Il Comune nella convenzione prevista dall'art. 27, individua specifica struttura dotata di personale adeguatamente qualificato, da destinare all'assistenza ai cittadini singoli, alla cura dei rapporti con le Associazioni non aventi scopo di lucro, che si occupano della "tutela dei diritti dei cittadini", al fine anche di facilitare l'esercizio del loro diritto di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti che comunque li riguardano, oltre che per l'accesso alle strutture ed agli atti amministrativi.

2. L'ufficio rappresenta la quotidiana disponibilitą dell'Amministrazione comunale a realizzare un concreto incontro con i cittadini per la individuazione ed il superamento dei nodi critici dell'attivitą amministrativa.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Notiziario del Comune
Art. 30 - Diritto di Informazione
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