Comuni Italiani Art. 44 - Obiettivi dell'Attività Amministrativa. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo I - Attività Amministrativa
Art. 44 - Obiettivi dell'Attività Amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, Provincia, Regione, Enti ed Associazioni.

4. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) favorisce la presenza femminile nell'organizzazione dell'Ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro, in modo da conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta propri atti regolamentari e tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, anche sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i Responsabili dei servizi medesimi. All'interno del Comitato può essere istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari

6. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi di legge.

 
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