Comuni Italiani Art. 45 - Principi Generali e Criteri dell'Organizzazione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 45 - Principi Generali e Criteri dell'Organizzazione
1. Il Comune, nel rispetto della legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito Regolamento.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge, al presente Statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli Enti locali e secondo i criteri espressi dal Consiglio comunale.

4. L'organizzazione, di cui al comma 2, si uniforma al principio per il quale gli Organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

5. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi comunali elettivi. L'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.

6. Per il perseguimento di tale finalità si attivano, con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

 
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