Comuni Italiani Art. 51 - Diritto d'Opzione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 51 - Diritto d'Opzione
1. Il Sindaco, ai sensi della legge e delle disposizioni regolamentari organizzative, fatte salve le funzione conferite al Segretario comunale e anche al fine di operare un contenimento della spesa, può attribuire ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

2. In analogia al principio di equiparazione, sul piano giuridico, del Sindaco agli Assessori, il Sindaco può avocare a sé la materia politica, con congiunta messa in atto dei poteri gestionali.

3. Nelle ipotesi suddette il parere di regolarità tecnica e contabile viene espresso dal dipendente incaricato quale responsabile del procedimento.

 
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