Comuni Italiani Art. 52 - Rappresentanza Legale dell' Ente. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 52 - Rappresentanza Legale dell' Ente
1. Il Dirigente o il Responsabile degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni assegnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune nei confronti dei terzi, sia come attore che come convenuto.

2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, e costituirsi in giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza legale in giudizio nelle materie di competenza del Sindaco.

3. Qualora si tratti di controversie relative a materie di competenza del Consiglio comunale la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa, mentre il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Collaborazioni Esterne
Art. 51 - Diritto d'Opzione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Monteu da Po
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Monteu da Po

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Moriondo Torinese Comune di Montanaro Lista