1. Il Dirigente o il Responsabile degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni assegnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune nei confronti dei terzi, sia come attore che come convenuto. 2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, e costituirsi in giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza legale in giudizio nelle materie di competenza del Sindaco. 3. Qualora si tratti di controversie relative a materie di competenza del Consiglio comunale la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa, mentre il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco. |