Comuni Italiani Art. 53 - Collaborazioni Esterne. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 53 - Collaborazioni Esterne
1. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica di ricoprire.

2. I contratti, di cui al comma precedente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e sono risolti di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 
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Art. 52 - Rappresentanza Legale dell' Ente
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