Comuni Italiani Art. 55 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo III - Servizi Pubblici
Art. 55 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Ai servizi pubblici comunali si applicano le norme di legge relative alla qualità dei servizi pubblici e alla carta dei servizi.

3. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle Società di capitali costituite o partecipate dal Comune.

 
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