1. La gestione delle reti, degli impianti e dell'erogazione dei servizi pubblici comunali di rilevanza industriale é disciplinata dalla legge, che stabilisce i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici può essere separata da quella dell'erogazione degli stessi e le relative modalità di gestione. 2. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale, ferme restando le modalità previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) Istituzioni; b) Aziende speciali, anche consortili; c) Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice civile. 3. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2. 4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad Associazioni e Fondazioni da esso costituite o partecipate. 5. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore. 6. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono regolati da contratti di servizio. |