1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali e ne approva lo Statuto. 2. L'istituzione é organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, ma privo di personalità giuridica. 3. L'ordinamento, il funzionamento e le funzioni di controllo delle Aziende e delle Istituzioni sono disciplinate dalla legge. 4. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, e possono essere revocati per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. 5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato. |