Comuni Italiani Art. 60 - Convenzioni. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo IV - Funzioni e Servizi in Forma Associata
Art. 60 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Consorzi
Art. 59 - Principio di Cooperazione ed Associazionismo
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