Comuni Italiani Art. 61 - Consorzi. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo IV - Funzioni e Servizi in Forma Associata
Art. 61 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La Convenzione in particolare deve disciplinare le nomine e le competenze degli Organi consortili, coerentemente alle disposizioni di legge, e prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste per tali atti dal presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

 
Altri Articoli:
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Art. 60 - Convenzioni
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