Comuni Italiani Art. 62 - Unioni di Comuni. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo IV - Funzioni e Servizi in Forma Associata
Art. 62 - Unioni di Comuni
1. Allo scopo di esercitare congiuntamente con altri Comuni, di norma contermini, una pluralità di funzioni di propria competenza, il Comune può partecipare alla costituzione di una Unione di Comuni.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione é approvato dal Consiglio comunale, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, le norme in materia di composizione degli Organi dei Comuni e le altre disposizioni di legge.

 
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