1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, può promuovere la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. L'Accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita Conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'Accordo stesso, con le modalità previste dalla legge. 3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. 4. L'approvazione dell'accordo di programma, relativo ad opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. |