Comuni Italiani Art. 70 - Revisore dei Conti. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo V - Ordinamento Economico-Finanziario
Art. 70 - Revisore dei Conti
1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. La durata dell'incarico e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.

2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

4. Il Revisore dei conti per lo svolgimento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Statuto e Modifiche Statutarie
Art. 69 - Servizio di Tesoriere
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Monteu da Po
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Monteu da Po

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Moriondo Torinese Comune di Montanaro Lista