Comuni Italiani Art. 52 - Unione di Comuni. Statuto Comunale di Nomaglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini nomagliesi

Statuto Comune di Nomaglio

Titolo VI - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo II - Forme Collaborative
Art. 52 - Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 49 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'amministrazione comunale può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tale Ente.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Accordi di Programma
Art. 51 - Consorzi
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