Comuni Italiani Art. 12 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Orio Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini oriesi

Statuto Comune di Orio Canavese

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 12 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione almeno:
- 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri.
c) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:
- n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti, qualora non venga espressamente comunicato al Segretario Comunale altro nominativo;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

 
Altri Articoli:
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Art. 11 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo
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