Comuni Italiani Art. 22 - Delegati del Sindaco. Statuto Comunale di Orio Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini oriesi

Statuto Comune di Orio Canavese

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 22 - Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze - Obbligo di Astensione
Art. 21 - Vice Sindaco
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