Comuni Italiani Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 11 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo ambito delle commissioni.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione delle commissioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale .

3. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni.

4. Nel caso di Costituzione di Commissioni speciali di indagine conoscitive ed inchieste la presidenza è riservata alle opposizioni.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 10 - Convocazione
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