Comuni Italiani Art. 13 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo - Dimissioni e Decadenza. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 13 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo - Dimissioni e Decadenza
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla Legge così come lo status e la posizione giuridica.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 60 e seguenti del T.U. approvato con D. Lgsl n. 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
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