1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione una facoltà degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività prepositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 4. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) approvato con D. Lgsl 267/2000. 5. Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi. 6. Approva gli accordi di contrattazione decentrata. |