Comuni Italiani Art. 19 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 19 - Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione una facoltà degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività prepositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) approvato con D. Lgsl 267/2000.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

6. Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

 
Altri Articoli:
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Art. 18 - Composizione e Funzionamento
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