Comuni Italiani Art. 21 - Elezione del Sindaco. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 21 - Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Competenze del Sindaco
Art. 20 - Deliberazione degli Organi Collegiali
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