Comuni Italiani Art. 25 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze. Obbligo di Astensione.. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 25 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze. Obbligo di Astensione.
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Dimissioni del Sindaco
Art. 24 - Delegati del Sindaco
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