1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto. 2. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo Stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico-amministartiva degli uffici e dei servizi. 3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta. 4. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme della Legge, dei regolamenti e del presente Statuto. 5. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, nonché i compiti previsti dall'art. 107 del T.U. approvato con D. Lgsl. 267/2000. |