Comuni Italiani Art. 42 - Interventi nel Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo I - Iniziativa Politica ed Amministrativa
Art. 42 - Interventi nel Procedimento Amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli sottratti all'accesso da norme di legge o regolamentari.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 41 - Partecipazione
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