Comuni Italiani Art. 51 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 51 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 
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