1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, secondo le modalità definite dal regolamento. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 3. Il regolamento, oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. |