Comuni Italiani Art. 52 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 52 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente articolo.

2. Il Comune può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini. nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalle disposizioni vigenti.

 
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