1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente articolo. 2. Il Comune può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini. nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalle disposizioni vigenti. |