Comuni Italiani Art. 53 - Istituzione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 53 - Istituzione del Difensore Civico
1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana o con i Comuni vincitori, l'opportunità dell'istituto del difensore civico, che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni interessati.
 
Altri Articoli:
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Art. 52 - Diritto di Informazione
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