Comuni Italiani Art. 26 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di San Sebastiano da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini sansebastianesi

Statuto Comune di San Sebastiano da Po

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 26 - Mozione di Sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Dimissioni degli Assessori
Art. 25 - Durata - Decadenza - Cessazione della Giunta Comunale
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