Comuni Italiani Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Art. 11 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Il Presidente della Commissione, per acquisire informazioni di natura tecnica utili allo svolgimento dei lavori, può disporre l'audizione di esperti non facenti parte del Consiglio Comunale

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Consiglieri
Art. 10 - Linee Programmatiche di Mandato
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Strambinello
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Strambinello

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Strambino Comune di Sparone Lista