Comuni Italiani Art. 12 - Consiglieri. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Art. 12 - Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Diritti Doveri dei Consiglieri
Art. 11 - Commissioni
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