Comuni Italiani Art. 23 - Composizione. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Art. 23 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento del numero necessario per la valida costituzione dell'Assemblea o la deliberazione.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Nomina
Art. 22 - Giunta Comunale
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