Comuni Italiani Art. 29 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo III° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II° - Associazionismo e Volontariato
Art. 29 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa o mettere a loro disposizione, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

4. Le associazione che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Volontariato
Art. 28 - Associazionismo
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