Comuni Italiani Art. 32 - Petizioni. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo III° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III° - Modalità di Partecipazione
Art. 32 - Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta con sottoscrizione in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'Amministrazione; organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Proposte
Art. 31 - Consultazioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Strambinello
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Strambinello

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Strambino Comune di Sparone Lista