Comuni Italiani Art. 48 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi

Statuto Comune di Strambinello

Titolo IV° - Attività Ammistrativa
Art. 48 - Aziende Speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziano ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Struttura delle Aziende Speciali
Art. 47 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
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