Comuni Italiani Art. 22 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Valgioie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valgioiesi

Statuto Comune di Valgioie

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Mozioni di Sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deva essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - La Giunta Comunale
Art. 21 - Delegati del Sindaco
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