Comuni Italiani Art. 24 - Composizione. Statuto Comunale di Valgioie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valgioiesi

Statuto Comune di Valgioie

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Composizione
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero minino di due e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il vicesindaco. Nell'ambito del numero minimo e massimo il sindaco determina autonomamente il numero effettivo dei componenti della giunta.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Nomina
Art. 23 - La Giunta Comunale
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