Comuni Italiani Art. 3 - Territorio e Sede Comunale. Statuto Comunale di Valgioie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valgioiesi

Statuto Comune di Valgioie

Titolo I - Principi Generali
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
1. Il Comune di Valgioie è un ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana, che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto, così come recita l'articolo 128 della Costituzione della Repubblica italiana.

2. Il Comune di Valgioie s'identifica con la parte del territorio nazionale italiano delimitato con il piano topografico (Fogli n.55 della carta d'Italia rilevata con il sistema aerofotoplanimetrico dell'Istituto Geografico Militare e riprodotto in scala 1:25000), di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvata dall'Ufficio centrale di Statistica.

3. L'estensione territoriale complessiva è di Ha. 907. L'altitudine massima è di mt. 1312, quella minima di mt. 600.

4. Per eventuali modificazioni territoriali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 133 della Costituzione che dà alla regione, sentite le popolazioni interessate, la possibilità di istituire, nel proprio territorio, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti.

5. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Borgata Chiapero 9.

6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previo provvedimento sindacale.

 
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