Comuni Italiani Art. 23 - Il Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 23 - Il Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio comunale č presieduto dal Sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco, se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso contrario, la sostituzione del Sindaco č effettuata da un vicepresidente eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto.

3. La deliberazione č resa dal consiglio immediatamente esecutiva e l'eletto dichiara espressamente di accettare la carica, con registrazione a verbale di tale dichiarazione. Egli assume immediatamente la carica.

4. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra l'altro, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivitā del consiglio. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolaritā delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltā di sospendere e sciogliere l'adunanza.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Gruppi Consiliari
Art. 22 - Dimissioni dei Consiglieri
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