Comuni Italiani Art. 27 - Obbligo di Astensione. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 27 - Obbligo di Astensione
1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Scioglimento del Consiglio Comunale
Art. 26 - Elezione e Durata in Carica del Consiglio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Valperga
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Valperga

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Valprato Soana Comune di Vallo Torinese Lista