Comuni Italiani Art. 48 - Elezione, Cessazione. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo IV - Il Sindaco
Art. 48 - Elezione, Cessazione
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. I requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, nonché il suo "status", sono disciplinati dalla legge.

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento presta. innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale. "

3. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti (20) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

 
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