Comuni Italiani Art. 63 - Pubblicità degli Atti. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte III - Partecipazione Popolare
Capo III - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 63 - Pubblicità degli Atti
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Diritto d'Accesso agli Atti
Art. 62 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo
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