Comuni Italiani Art. 88 - Contabilità e Bilancio. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi

Statuto Comune di Valperga

Parte V - L'Ordinamento Finanziario
Capo I - Patrimonio e Contabilità
Art. 88 - Contabilità e Bilancio
1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell'ente.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché‚ siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

3. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all'azione del PEG, sono di competenza del Direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.

 
Altri Articoli:
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Art. 87 - I Contratti
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