Comuni Italiani Art. 88 - Consorzi. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo VI - Attività Amministrativa
Capo II - Cooperazione fra Enti per Funzioni e Servizi
Art. 88 - Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 85 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. La convenzione e lo statuto del consorzio devono prevedere la figura del direttore con espressa responsabilità gestionale, nonchè l'organo di revisione dei conti.

7. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

 
Altri Articoli:
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Art. 87 - Convenzioni
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