Comuni Italiani Art. 16 - Elezione, Composizione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 16 - Elezione, Composizione e Durata in Carica
1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri comunali e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, avendo a disposizione fondi di bilancio, personale, locali e strumenti in misura adeguata a garantirne il concreto esercizio; il Presidente del consiglio comunale, nell'ambito dei criteri di indirizzo formulati dalla conferenza dei capigruppo, indirizza e controlla l'impiego di tali risorse.

5. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio sono determinate dal regolamento.

6. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale devono depositare, unitamente alle liste o candidature, un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. I delegati delle liste devono altresì presentare il rendiconto delle spese effettuate che deve essere reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

7. Il regolamento del consiglio deve prevedere la disciplina della pubblicità delle spese elettorali. Il segretario generale è deputato al controllo sull'osservanza delle procedure.

8. La documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri comunali ed alle spese elettorali da loro sostenute, avente natura pubblica in base a disposizioni di legge, è depositata presso la presidenza del consiglio comunale in libera visione al pubblico.

9. I consiglieri comunali decadono dalla carica qualora non partecipino a 4 sedute consiliari consecutive senza fornire giustificazione al presidente del consiglio; il regolamento del consiglio determina le modalità operative per contestare e dichiarare la decadenza e per avanzare le cause giustificative da parte del consigliere.

10. La sede del consiglio comunale è il salone consiliare presso il palazzo comunale.

 
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